Attenzione a chi vi cura: differenza tra psicologi e psicoterapeuti.Il caso degli abusivi: come accorgersene

Doverose precisazioni sulla professione di psicologo e di psicoterapeuta e le loro differenze nella cornice dell'aumento di psicopatologie che si è verificato dopo il Covid

di Enrico Maria Secci

Dopo la pandemia la salute mentale si è imposta come tema centrale e nodo urgente, in Italia e nel mondo. L’esperienza del Covid-19 ha conclamato un disagio emotivo largamente diffuso in precedenza, ma in parte latente, rendendo improrogabile la necessità di sopporto psicologico o di psicoterapia su larga scala.

Aumento psicopatologie

Solo nel nostro Paese le psicopatologie sono aumentante di quasi il 30% rispetto al 2019 e la curva statistica, in continuo rialzo, si acuisce nelle fasce giovani della popolazione (sino a + 40%) e/o in situazioni di svantaggio socio-economico. 

Così nel 2022 è stato varato il primo bonus psicologo da 25 milioni di euro. Considerato il successo della misura e la crescente richiesta dei cittadini, nel 2024 il bonus è stato confermato con finanziamenti quasi raddoppiati. 

Eppure, pochi sanno che la professione di psicologo in Italia esiste solo da 35 anni grazie alla legge ordinistica 56/89, una legge che fu una conquista dopo 21 anni di dibattiti parlamentari. Per via della “giovane” età della professione non è facile orientarsi nel panorama dei servizi sanitari in ambito psicologico.

Con l’aumentare della richiesta d’aiuto è aumentata enormemente l’offerta, ma la confusione tra psicologia, psicoterapia, terapie reali o virtuali e persino servizi abusivi proposti da non psicologici, né medici psichiatri rischia di disorientare e scoraggiare l’utenza.

Basta interrogare Google per ottenere centinaia di risultati di professionisti, elenchi pubblicitari e siti web ricchi di riferimenti e di informazioni difficilmente fruibili dall'utente medio. Può capitare d’imbattersi in figure professionali parassite che offrono aiuto psicologico o forme di "psicoterapia" senza averne né le competenze né il titolo

Per questo la prima cosa da accertare quando si cerca un aiuto nell’area della salute mentale è che il o il professionista scelto sia iscritto/a all'Ordine degli Psicologi e alla relativa lista degli psicoterapeuti accreditati. Le dei professionisti accreditati sono disponibili anche online sul sito psy.it.

Ma chi sono davvero gli psicologi e gli psicoterapeuti? Qual è la differenza tra i due profili? É importante sapere che lo psicologo è un laureato in psicologia che ha svolto un tirocinio annuale e superato l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo professionale. A differenza di un laureato in psicologia, che non può esercitare prima di aver passato l’esame di Stato, lo psicologo può fornire consulenza psicologica, ma non può fare psicoterapia senza un ulteriore specializzazione.

Lo psicoterapeuta è un laureato in psicologia iscritto all’Ordine che ha intrapreso una specializzazione almeno quadriennale presso una scuola riconosciuta dal MIUR ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998 n. 509. 

Tra uno psicologo e uno psicoterapeuta ci sono differenze enormi e sensibili, a partire dagli anni di formazione: 5 per lo psicologo e non meno di 9 per lo psicoterapeuta. Se il primo può essere idoneo a fornire sostegno psicologico in casi di disagio lieve, in tutte le situazioni caratterizzate da sofferenza emotiva e da sintomi clinici di moderata o severa intensità rivolgersi a uno psicoterapeuta è l’indicazione elettiva.

Le linee guida

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine Nazionale degli Psicologi ha diramato le seguenti linee-guida per mettere in sicurezza gli utenti e tutelare i propri iscritti:

Iscrizione Albo degli Psicologi: verificabile sull’Albo on-line dell’Ordine degli Psicologi della Regione di iscrizione o presso l’Ordine Nazionale;
Iscrizione all’elenco degli Psicologi-Psicoterapeuti (in caso di prestazioni psicoterapeutiche): verificabile presso l’Ordine degli Psicologi della Regione di iscrizione o presso l’Ordine Nazionale;
Rispetto delle normative sulla Privacy: lo psicologo deve far firmare al cliente una dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati sia generici sia sensibili ed eventualmente rilasciarne copia;
Rispetto del codice deontologico;
Assenza di commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale;
Rispetto del segreto professionale e dei suoi limiti;
Definizione chiara dei compensi e delle regole di incarico;
Rilascio di documentazione fiscale del pagamento (fattura/ricevuta);
Livello adeguato di preparazione e costante aggiornamento professionale.