“È testimone di Geova non può educare nostro figlio”: sentenza sul ricorso di una madre

La decisione del Tribunale di Cagliari sul ricorso di una donna cattolica: davanti alla Legge tutte le religioni hanno uguale dignità

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di Redazione

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Materia scivolosa quella della religione, soprattutto se si tratta di insegnarla, o impartirla, a un minore. E peggio va quando i due genitori si separano e, per soprammercato, professano fedi diverse. In questo caso, in una famiglia religiosamente divisa, un genitore può ritenersi più idoneo dell’altro solo perché professa la religione di maggioranza? Può chiedere l’affidamento esclusivo del figlio solo perché il coniuge ha cambiato religione? Il giudice può esprimere una preferenza per un orientamento religioso nell’educazione del minore?

Chi ha ragione?

A questi interrogativi ha risposto la sentenza n. 494/2020 della I sez. civile del Tribunale di Cagliari rigettando la richiesta di affidamento esclusivo del figlio presentata da una madre esclusivamente per motivi religiosi. La signora infatti riteneva che il marito non fosse più idoneo come genitore per il solo fatto che si era avvicinato alla religione dei Testimoni di Geova. L’affidamento esclusivo avrebbe impedito al padre di trasmettere al figlio i propri convincimenti religiosi. La donna aveva inoltre chiesto l’addebito della separazione a carico del marito al quale contestava di avere violato la condizione posta all’inizio del loro rapporto di allontanarsi dall’ambiente religioso dei Testimoni di Geova di cui facevano parte i genitori del marito.

L’idoneità di genitore

I giudici non hanno tuttavia ravvisato alcun pregiudizio per il minore dal cambiamento religioso maturato dal padre che si era avvicinato alla religione dei testimoni di Geova, affermando che tale cambiamento “non comportava alcuna prognosi negativa in ordine alla sua idoneità di genitore”, come invece sostenuto dalla madre. La madre ricorrente non era infatti stata in grado di fornire alcuno specifico episodio che dimostrasse come l’affidamento al padre costituisse un pregiudizio per il minore, nemmeno quando accompagnato dal padre alle riunioni religiose che egli frequentava.

Richiesta rifiutata

La richiesta di affidamento esclusivo è stata così rigettata dal Collegio che ha precisato: “Ogni differente valutazione presupporrebbe al tempo stesso una valutazione di preferibilità di un orientamento religioso rispetto ad un altro”. In altre parole, davanti alla Legge tutte le religioni hanno uguale dignità.

Affido condiviso

Il minore è stato così affidato a entrambi i genitori. La sentenza riconosce inoltre anche ai nonni un ruolo importante nella crescita del minore, al quale deve essere garantita la possibilità di “conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi”.

Libertà religiosa dei genitori

I giudici di Cagliari riaffermano, quindi, il principio di libertà religiosa dei genitori, garantito e tutelato dalla Costituzione. Sulla scorta di quanto ribadito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza 21916/2019) i giudici ricordano che è nell’interesse del minore che ciascun genitore gli trasmetta i propri convincimenti personali, anche se questi possono mutare col tempo, e che dunque “non sia possibile inibire ad uno dei due genitori di trasmettere, con le dovute cautele, anche il proprio pensiero religioso, partecipando all’educazione del figlio e fornendogli gli elementi necessari per poter decidere liberamente, al momento corretto, quale sarà il suo orientamento religioso”.

No all’addebito della separazione per motivi religiosi

Tantomeno il cambiamento religioso del coniuge può essere considerato una violazione dei doveri coniugali, come invece sostenuto dalla signora che aveva chiesto l’addebito della separazione a carico del marito proprio perché era diventato testimone di Geova.

16/04/2020
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