Il giudice: “Ecco perché solo 16 anni per il femminicidio causato da tempesta emotiva”
Il presidente della Corte di appello di Bologna, Giuseppe Colonna, spiega i motivi della sentenza mentre la procura annuncia il ricorso
Resterà una delle sentenza più discusse della storia giudiziaria italiana quella di Michele Castaldo che ha visto la sua pena dimezzarsi in Appello: da 30 a 16 anni per l’uccisione di Olga Matei, con cui aveva una relazione da circa un mese. Mentre non accennano a placarsi le polemiche per le attenuanti generiche concesse, l'uomo era in preda a una “tempesta emotiva”, il presidente della Corte di appello di Bologna che ha emesso la sentenza prova a spiegare i motivi del pronunciamento mentre la Procura generale di Bologna annuncia il ricorso in Cassazione. L'ufficio giudiziario guidato dal pg Ignazio De Francisci chiederà alla Suprema Corte di valutare la correttezza dei principi espressi.
'La gelosia non è un'attenuante'
'La gelosia non è stata considerata motivo di attenuazione del trattamento, anzi, al contrario, motivo di aggravamento in quanto integrante l'aggravante dell'avere agito per motivi abietti-futili (e ciò con ampia e convinta motivazione, che occupa due pagine fitte di motivazione)'. Lo spiega il presidente della Corte di appello di Bologna Giuseppe Colonna, fornendo alcuni chiarimenti 'tecnici' sulla sentenza che ha quasi dimezzato la pena per Michele Castaldo.
Ha influito anche l’esperienza di vita
In realtà ciò che ha destato l’indignazione generale non è tanto il riferimento alla gelosia quanto quello alla “tempesta emotiva” provocata dalla gelosia ma Colonna prova così a giustificare la decisione della Corte d’Appello: 'La misura della responsabilità (sotto il profilo del dolo) era comunque condizionata dalle infelici esperienze di vita, affettiva, pregressa dell'imputato, che in passato avevano comportato anche la necessità di cure psichiatriche, che avevano amplificato il suo timore di abbandono'. 'Questo - prosegue Colonna - è il dato rilevante al di là della frase, che è comunque tratta testualmente dal perito: 'soverchiante tempesta emotiva e passionale''. Colonna sottolinea inoltre che la concessione delle attenuanti si è basata anche sulla 'immediata e spontanea confessione' e sul fatto che l'imputato 'seppur in forma incompleta, ha tentato di iniziare a risarcire la figlia della vittima'.
Come si arriva ai 16 anni di condanna
Colonna ricorda che l'imputato è stato giudicato colpevole di omicidio aggravato dai futili-abietti motivi ('dell'aver agito per gelosia') delitto sanzionato con l'ergastolo e in caso di abbreviato, come in questo, con la pena di 30 anni. Inoltre è stato ritenuto meritevole delle attenuanti generiche, negate in primo grado. La Corte di assise di appello ha ritenuto di concederle sottolineando, spiega Colonna, 'l'immediata e spontanea confessione, irrilevante quanto al punto della responsabilità (qui si condivide il giudizio del primo giudice)', ma invece 'risultata determinante quanto al punto della aggravante dell'avere agito per gelosia e dunque per motivi abietti-futili'. Solo la confessione, secondo i giudici, 'aveva infatti apportato nel processo i dati conoscitivi (altrimenti ignoti e insondabili), che hanno consentito di fondare l'affermazione di sussistenza della aggravante (che determina la elevazione della pena dalla normale 'forbice' 21-24 anni di reclusione a quelle fissa dell'ergastolo, che, in caso di abbreviato, si ridetermina in anni 30 di reclusione)'. Infine, il tentativo di risarcimento che aveva lasciato 'intravedere la presa di coscienza dell'enormità dell'azione compiuta'. Per Colonna sono dunque 'tre motivi convergenti, di cui 'il primo ed il terzo', confessione e risarcimento, 'oggettivi e ineccepibili', e il secondo 'comunque congruo in quanto inerente l'aspetto della vita pregressa e della responsabilità sotto il profilo del dolo d'impeto'. In caso di attenuante giudicata equivalente all'aggravante, si ricorda infine, 'nel caso di specie la pena è automaticamente quella di 16 anni (pena base per il reato 24, cioè il massimo previsto) ridotta di un terzo in ragione del rito abbreviato'.