Pena dimezzate per il femminicida che uccise in preda a “tempesta emotiva”: “Errori nella sentenza”
Per la Cassazione ci sono “In sentenza errori logici e contraddizioni”, necessario un nuovo giudizio
Ci sono 'errori logici' ed 'evidenti contraddizioni' nella sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha riconosciuto a Michele Castaldo le attenuanti generiche per l'omicidio di Olga Matei sulla base della sua confessione e valorizzando la perizia che aveva riconosciuto una 'soverchiante tempesta emotiva e passionale' determinata dalla gelosia e il tentativo di risarcire la figlia della vittima. Così la Cassazione nelle motivazione della sentenza con cui lo scorso 8 novembre ha accolto il ricorso del procuratore generale di Bologna e disposto un nuovo giudizio relativamente al riconoscimento delle attenuanti.
La condanna
L'uomo era stato condannato a 16 anni in appello, con le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla aggravante dei motivi abbietti e futili. La gelosia, 'come le altre situazioni psicologiche integranti 'stati emotivi e passionali', può essere presa in considerazione dal giudice ai fini della concessione delle circostanza attenuanti generiche', spiega la Cassazione, ma il giudice deve 'fornire una razionale giustificazione della scelta compiuta'. In questo caso i giudici d'appello, ad avviso della Cassazione, hanno prospettato 'solo come ipotesi' la riconducibilità dell'omicidio ad un 'moto di gelosia', tra l'altro definendo lo stato passionale di gelosia di Castaldo 'improvviso e passeggero', evidenziando la durata limitata della relazione esistente tra l'imputato e la vittima (iniziata da poco da poco più di un mese).
Conclusione contraddittoria
'Ciononostante - osserva la Cassazione - è pervenuta alla conclusione, intrinsecamente contraddittoria oltreché assertiva, che tale forma di gelosia, pur nutrita nei confronti di una compagna con cui non vi era neanche stata la semplice prospettazione di un progetto di vita comune, abbia comunque assunto in concreto le caratteristiche di 'una soverchiante tempesta emotiva e passionale' idonea ad incidere sulla misura della responsabilità penale attenuandola'. Quanto all'elemento della confessione, che pure ha inciso sulla concessione delle attenuanti, la Suprema Corte rileva che la sentenza d'appello ha attribuito rilevanza alle dichiarazioni 'senza tuttavia fornire una spiegazione congrua delle ragioni della loro rilevanza'. Quanto, infine, al tentativo di risarcimento, la sentenza - spiegano ancora i giudici - avrebbe dovuto esplicitare con quali modalità e in che misura l'imputato abbia provveduto e perché non vi sia riuscito, 'altrimenti non è possibile comprendere il giudizio positivo'.