Molestie e violenze sul lavoro: ecco come difendersi ed agire contro chi abusa

Nei dati non c’è nessuna differenza fra operai, impiegati o dirigenti ma, in generale sono donne le più colpite: sei su 10

di Redazione

L’ondata di denunce di molestie non si arresta e dal mondo dello spettacolo arriva alla politica internazionale coi casi europei, britannici e francesi. In Italia per il momento hanno fatto scalpore le denunce di alcune attrici all’indirizzo di registi famosi e famosissimi. Ma è il quotidiano, quello che non arriva alle pagine dei giornali, ciò che rende il fenomeno spaventoso. Secondo le stime più accreditate, e pubblicate oggi su La Stampa, nel nostro Paese sono 1.5 milioni i lavoratori che subiscono molestie e mobbing. Il fenomeno è più frequente al Nord, 65% dei casi, e comprende pure le pubbliche amministrazioni. Nessuna differenza fra operai, impiegati o dirigenti ma, in generale sono donne le più colpite: sei su 10.

La proposta di legge

Qualche giorno fa è stata finalmente assegnata alla commissione Giustizia alla Camera la proposta di legge presentata nel 2014 per introdurre una specifica fattispecie discriminatoria. Il fine è quello di colmare un vuoto normativo grazie al quale i molestatori non pagano mai pegno. I due articoli della proposta prevedono sanzioni fino a tre anni di carcere e multe fino a 20mila euro. Un riferimento sarebbe la recente sentenza della Cassazione che ha indicato i 5 fattori che definiscono il mobbing: comportamenti ostili n serie, vessazioni ripetute nel tempo (sei mesi) lesioni alla salute di alla dignità, una provata relazione di causa-effetto tra il comportamento del datore di lavoro o di altri e il danno subito dalla vittima; infine un provato intento persecutorio che lega tra loro i diversi comportamenti illeciti.

Come difendersi

C’è quindi il modo di difendersi: la via legale e la denuncia alla magistratura, ai patronati, ai sindacati o agli sportelli di ascolto sul territorio. La proposta di legge vuole inserire nel Codice Penale il reato di mobbing, attraverso l’articolo 582-bis (sulle lesioni personali dalle quali emergono danni al corpo o alla mente) in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa per ottenere tutela sul mobbing e aggiungere una pena alle previste sanzioni civili. Questo è ciò che si ha in programma. Per il momento l’unica novità, spesso ignorata, è quella del decreto che tutela le vittime di violenza di genere, che prevede il diritto di astenersi dal lavoro per tre mesi (congedo indennizzato al 100%) e ad ottenere un part-time reversibile.