La moglie e l'amante, in caso di morte del compagno vanno risarcite entrambe

Nell’ambito di un procedimento penale riguardante un uomo deceduto dopo essere stato investito da un’automobile, il Tribunale di Vicenza ha ammesso sia la domanda di risarcimento della moglie della vittima, sia quella dell’amante

La moglie e lamante in caso di morte del compagno vanno risarcite entrambe
di Redazione

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Oltre alla legittima consorte, il risarcimento in caso di uccisione del compagno va anche all’amante? Secondo Il Tribunale di Vicenza sì. Nell’ambito di un procedimento penale riguardante un uomo deceduto dopo essere stato investito da un’automobile, la corte ha ammesso sia la domanda di risarcimento della moglie della vittima, sia quella dell’amante. Nel procedimento penale entrambe le donne si sono presentate come parte civile lesa a cui è stato inflitto un danno patrimoniale. ‘Non si può negare la legittimazione ad agire a chi si qualifica ‘fidanzata’ della vittima e, come tale, legata a essa da una aspettativa di vita comune’, ha affermato il Giudice.

Il risarcimento va a favore di chiunque resti 'solo'

Il Giudice nel corso dell'udienza preliminare ha affermato: 'non si può negare la legittimazione ad agire a chi si qualifica 'fidanzata' della vittima e, come tale, legata a essa da una aspettativa di vita comune'. L’amante con cui l’uomo aveva iniziato una relazione ‘clandestina’ da 7 mesi ha mostrato al giudice numerose prove inequivocabili del loro rapporto e del loro progetto di convivere e sposarsi, subito dopo la separazione dalla moglie Via libera, dunque, ai risarcimenti a favore di chiunque resti 'solo', sempre che provi di avere un intenso legame affettivo con la vittima avuto fino all'ultimo momento.

I precedenti

Non si tratta tuttavia di una novità assoluta, ma si inserisce in un contesto giuridico sempre maggiormente volto a tutelare i legami affettivi e sentimentali di fatto, al di là dei legami istituiti per legge. La prima sentenza di questo genere risale al 2012, come ricorda Repubblica: in quell’occasione, la Corte d’Appello di Milano, poi confermata dalla Corte di Cassazione, ha riconosciuto il danno non patrimoniale da ‘uccisione del fidanzato’, sottolineando che il danno da perdita affettiva, ‘ricomprende anche chi con la vittima aveva un solido legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali’.

Il requisito della convivenza

Fino a poco tempo tra i requisiti indispensabili per ottenere un risarcimento. vi era la 'convivenza' tra il richiedente e la vittima. A cambiare le  ci hanno pensato i giudici del Tribunale di Firenze, nel 2015, che hanno riconosciuto la configurabilità di un danno anche alla fidanzata 'non convivente' della vittima, richiedendo solo come necessaria la prova di uno stabile legame tra le due persone. Sulla stessa linea la Corte di Cassazione, nel dicembre 2017, ha ulteriormente valorizzato l'aspetto affettivo,  riconoscendo  perfino ai nipoti non conviventi con il nonno, scomparso a causa di un incidente stradale, il diritto a ottenere un risarcimento del danno sulla base del presupposto secondo il quale 'il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante'.

 

 

24/04/2018
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